Legalizzazioni
Nel rinviare per informazioni generali sulle legalizzazioni e apostille alle relative pagine del sito del MAECI italiano, precisiamo quanto segue.
La legalizzazione degli atti pubblici stranieri è stata abolita per tutti quei paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aja del 05.10.1961 (la Georgia lo ha ratificato nel 2007) ed è stata sostituita con la Postilla/Apostille.
Pertanto, affinché i documenti georgiani vengano riconosciuti in Italia, essi dovranno essere muniti di apostille e dovranno essere tradotti in lingua italiana (una lista di “professionisti di riferimento” per le traduzioni è scaricabile dalla pagina principale dei Servizi Consolari).
La traduzione dovrà poi essere certificata dall’Ambasciata d’Italia a Tbilisi (il servizio è a pagamento – i documenti potranno essere consegnati alla Cancelleria Consolare nei giorni e negli orari di apertura al pubblico).
Dichiarazioni di valore dei titoli di studio
Gli stranieri e gli italiani residenti all’estero possono accedere alle Università italiane presentando alla Cancelleria Consolare il “Modulo di richiesta documentazione a fini di studio” scaricabile dalla sezione modulistica, che deve essere corredato dalla documentazione prescritta. Questa documentazione deve essere approvata dalle competenti Autorità italiane in base alla valutazione dei titoli di studio conseguiti all’estero. Il Consolato deve inoltre accertare e certificare che i titoli di studio di scuola media superiore consentano l’ammissione ai corsi universitari nell’ordinamento del paese nel quale sono stati conseguiti (“Dichiarazione di valore”).
Per ottenere una dichiarazione di valore è necessario presentare a questo Ufficio la seguente documentazione:
- L’originale titolo di studio per il quale si richiede la dichiarazione di valore, con il relativo allegato della votazione conseguita. Entrambi i documenti dovranno essere legalizzati con apostille dal Centro Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Istruzione https://eqe.ge/en presso il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Georgia (via M. Aleksidze 1, 0193 Tbilisi);
- Un certificato di autenticità del titolo di studio in questione rilasciato dal Centro Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Istruzione presso il Ministero dell’Istruzione e della Scienza della Georgia.
Il Centro deve esplicitamente indicare:
per la Maturità:
- il numero di anni per il conseguimento della maturità nel periodo di riferimento;
- che il titolo abilita il titolare ad iscriversi a tutte le facoltà universitarie previ esami di ammissione;
- il sistema di votazione riportata nell’allegato alla maturità.
Per i Diplomi di Laurea:
- che l’iscrizione universitaria è subordinata al possesso della maturità (conseguita nel periodo di riferimento dopo “tot” anni di studio);
- la durata del corso di laurea in questione (per le lauree del vecchio ordinamento deve essere annotato che esse sono equiparate alle magistrali del nuovo ordinamento);
- il sistema di votazione che risulta nell’allegato al titolo.
Importante: qualora i titoli siano stati rilasciati da strutture private, nella dichiarazione del Centro Nazionale per il Miglioramento della Qualità dell’Istruzione dovrà essere specificato il riconoscimento da parte del Ministero dell’Istruzione e dovrà essere indicato il numero e la data della relativa licenza.
Per i titoli di studio conseguiti in medicina, qualora venga richiesta la dichiarazione di valore per abilitazione professionale, oltre al diploma di Laurea, sarà necessario presentare anche la Licenza di abilitazione (tutto dovrà essere legalizzato con apostille e tradotto in lingua italiana).
Tutti i documenti dovranno essere tradotti in lingua italiana (una lista di “professionisti di riferimento” per le traduzioni è scaricabile dalla pagina principale dei Servizi Consolari).
Indicazioni e informazioni sul quadro normativo italiano
Per una più approfondita disamina delle attuali forme di riconoscimento dei titoli di studio si rimanda alla lettura di quanto schematicamente riportato sul sito del Centro di Informazione sulle Mobilità ed Equipollenze Accademiche (CIMEA) alla pagina http://www.cimea.it/en/index.aspx
Considerato che i titoli di studio o professionali conseguiti all’estero non hanno di per se valore legale in Italia, per ottenere il riconoscimento del titolo di studio, il richiedente deve presentare all’Amministrazione italiana competente la Dichiarazione di Valore, documento che viene rilasciato dalle Ambasciate e dai Consolati italiani. Si precisa tuttavia al riguardo che la competenza per il riconoscimento dei cicli e dei periodi di studio svolti all’estero e dei titoli di studio stranieri, ai fini dell’accesso all’istruzione superiore, del proseguimento degli studi universitari e del conseguimento dei titoli universitari italiani, è attribuita alle singole Università ed agli Istituti di Istruzione universitaria, che la esercitano nell’ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia. Tale procedura non trasforma il titolo estero di scuola secondaria in un titolo italiano ma consente l’ingresso a corsi di laurea e post-laurea.
Esistono inoltre procedure di riconoscimento finalizzate alla valutazione di titoli esteri, nel sistema italiano per scopi non accademici svolte da diverse amministrazioni dello Stato, come nel caso delle professioni “regolamentate”, il cui esercizio è regolato dalla legislazione nazionale. La legge stabilisce sia il titolo di studio che i successivi requisiti di addestramento alla pratica della professione (per es. tirocinio e/o esame di Stato per l’abilitazione professionale) e le norme di deontologia professionale. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale estero devono ottenerne il riconoscimento dalla competente autorità italiana allo scopo di poter esercitare legalmente in Italia la professione corrispondente.
Per “titolo professionale” si intende quello che nel Paese che lo ha rilasciato dà diritto ad esercitare una determinata professione regolamentata. E’ stato al riguardo istituito un Centro di assistenza per il riconoscimento delle qualifiche professionali presso il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per informazioni più dettagliate si prega di consultare la scheda cliccando qui.
In sostanza, quindi, la Dichiarazione di Valore è un documento informativo che ha la funzione di assicurare la massima trasparenza e consentire alle pubbliche amministrazioni di volta in volta competenti a valutare compiutamente il titolo per il quale viene chiesto il riconoscimento.
Importanti informazioni per coloro che intendano richiedere il riconoscimento di un titolo di studio o professionale rilasciato all’estero
Si segnala che presso il già citato CIMEA è attivo il Credential Information Service (CIS), che rilascia un Attestato di Comparabilità di un titolo di studio estero e che svolge in parte funzioni analoghe a quelle della Dichiarazione di Valore. Tale attestato, ottenibile seguendo la procedura indicata sul portale CIMEA alla pagina https://www.cimea.it/EN/pagina-attestati-di-comparabilita-e-verifica-dei-titoli, fornisce informazioni riguardo al titolo, ma non ne garantisce tuttavia l’autenticità. Alla luce di ciò e in considerazione della discrezionalità che ogni Amministrazione ha nel valutare i titoli esteri, l’attestato di comparabilità non sempre viene ritenuto sufficiente e dunque tanto i Ministeri competenti per il riconoscimento delle qualifiche professionali, quanto numerose istituzioni accademiche, richiedono che gli istanti presentino anche la Dichiarazione di Valore.
Si suggerisce infine a coloro che intendano presentare istanza di Dichiarazione di Valore, di effettuare in ogni caso le opportune verifiche con il CIMEA (info@cimea.it) e con la pubblica amministrazione che dovrà valutare il titolo, in modo da accertare preventivamente se la Dichiarazione di Valore sia assolutamente necessaria o se sia sufficiente la presentazione dell’attestato di comparabilità rilasciato dal CIMEA.