Si informano i gentili connazionali che, per esportare definitivamente un veicolo all’estero, dal 1^ gennaio 2020 si dovrà prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA), in modo da consentire il controllo dell’avvenuta revisione nei tempi stabiliti dalla legge.
Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potrà circolare per raggiungere i transiti di confine per l’esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.
Per richiedere la cancellazione dal PRA di veicoli esportati a partire dal 1^ gennaio 2020 i cittadini italiani non potranno più rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
Le richieste di radiazione di veicoli esportati entro il 31 dicembre 2019 continueranno ad essere accettate dagli Uffici consolari secondo la normativa vigente fino a quella data.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito: www.aci.it
Il comunicato congiunto MIT/ACI che illustra le novità introdotte in seguito alla modifica dell’art.103 del Codice della Strada, è consultabile al seguente link: http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/normativa/2019-12/comunicato_MIT-ACI_11-12-2019.pdf