A seguito di quanto stabilito dall’art. 8 del Regolamento (UE) 2019/ 1157, recante disposizioni sul rafforzamento della sicurezza delle carte di identità e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione Europea e ai loro familiari, a partire dalla data del 3 agosto 2023 non sono più valide le carte di soggiorno di familiari di cittadini UE che non rispettano i nuovi requisiti.
Tra i documenti che non sono più validi, a partire da tale data, rientra la Carta di Soggiorno per familiare di cittadino UE in formato cartaceo e, di conseguenza, i titolari delle predette carte devono munirsi di visto ai fini dell’attraversamento delle frontiere, se previsto dalla loro nazionalità.
Nello specifico, ai richiedenti soggetti ad obbligo di visto, verificato lo status di familiare UE, viene rilasciato un visto di tipo “C” per Turismo/Familiare UE ai soli fini dell’attraversamento delle frontiere esterne. Se la loro cittadinanza rientra tra i Paesi esenti da obbligo di visto Schengen, tra i quali la Georgia, i familiari stranieri di cittadini UE possono viaggiare senza necessità di visto per rientrare in Italia, dove, una volta rientrati, dovranno regolarizzare la propria posizione anagrafica e richiedere una nuova carta di soggiorno che rispetti i nuovi requisiti.
Resta salva la possibilità per i cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di aggiornamento del proprio titolo e la cui istanza non è ancora perfezionata, di fare reingresso in Italia tramite volo diretto, esibendo la ricevuta di richiesta di rinnovo del loro documento di soggiorno.