L’Ambasciata d’Italia a Tbilisi ricorda ai visitatori del proprio sito web che la Farnesina, considerata la situazione epidemiologica in Europa e nel mondo, raccomanda a tutti i connazionali prudenza nella pianificazione di viaggi all’estero. Preme inoltre sottolineare che la disciplina generale per gli spostamenti da / per l’estero è contenuta nel DPCM 2 marzo 2021 (https://www.governo.it/it/articolo/covid-19-il-presidente-draghi-firma-il-nuovo-dpcm/16343), nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, in vigore sino al 30 luglio 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/05/14/21A03042/sg), e nelle Ordinanze dello stesso Ministero del 18 giugno 2021 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/06/19/21A03771/sg) e del 28 agosto 2021, in vigore dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 (https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/08/ordinanza_esteri_28-8.pdf), del 22 ottobre 2021, prevista rimanere in vigore dal 26 ottobre sino al 15 dicembre 2021 (https://www.esteri.it/MAE/resource/doc/2021/10/ordinanza_22_ottobre_2021.pdf), del 14 dicembre 2021, in vigore sino al 31 gennaio 2022 (https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2021/12/Ordinanza-Min-Salute-15-dicembre-2021.pdf), e, da ultimo, del 27 gennaio 2022 (https://www.esteri.it/wp-content/uploads/2022/01/OM-ESTENSIONE-METE.pdf), in vigore sino al 15 marzo 2022.
Il DPCM continua a basarsi su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste differenti misure. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 al DPCM stesso. Si fa presente che la Georgia rientra al momento nell’elenco “E” (Resto del mondo). Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Pertanto la normativa italiana non prevede al momento la possibilità di spostamenti dall’Italia in Georgia per motivi di turismo.
Tanto premesso, si fa presente che le autorità della Georgia non richiedono che i passeggeri italiani forniscano particolari motivazioni a giustificazione dell’ingresso nel Paese, salvo esibire un certificato vaccinale completo (preferibilmente in lingua inglese) o, in alternativa – nel caso per gli ingressi per via aerea con provenienza dall’Italia o da uno degli altri Paesi menzionati nell’avviso in evidenza sul sito Viaggiare Sicuri http://www.viaggiaresicuri.it/country/GEO – un test PCR negativo effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso.
Ingressi in Georgia via terra e via mare
È stata disposta la riapertura delle frontiere terrestri (dal 1 giugno 2021), nei confronti dei passeggeri che esibiranno un documento che certifichi (preferibilmente in lingua inglese) lo svolgimento di un ciclo completo di vaccinazione contro il Covid-19 nonché un test PCR con risultato negativo risalente a non oltre 72 ore precedenti il viaggio. Per gli ingressi via terra (e via mare), è necessario il possesso di entrambi i requisiti (test e vaccinazione completa).
Ingressi in territorio italiano di viaggiatori provenienti dalla Georgia
In caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti in un Paese dell’elenco di Paesi “E”, nel quale rientra al momento la Georgia, il rientro/l’ingresso in Italia è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo – e loro familiari laddove ciò sia consentito (Direttiva 2004/38/CE). Il DPCM 2 marzo 2021 conferma inoltre la possibilità di ingresso in Italia, dai Paesi dell’elenco E, per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo), che debbano raggiungere l’abitazione/domicilio/residenza del partner (in Italia), nonché per gli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e accompagnatori.
Laddove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, affari salute, studio, assoluta urgenza), indicate all’art. 49 del DPCM 2 marzo 2021.
All’ingresso/rientro in Italia, è obbligatorio:
- Compilare un formulario on-line di localizzazione (denominato anche digital Passenger Locator Form – https://app.euplf.eu/#/). Lo stesso sostituisce la dichiarazione cartacea di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa (con le modalità ivi indicate) in alternativa al nuovo modulo di localizzazione digitale solo in caso di impedimenti tecnologici.
- Disporre di un certificato che attesti il risultato negativo un test molecolare, condotto con tampone, effettuato nelle settantadue (72) ore precedenti l’ingresso in Italia – ovvero il risultato negativo di un test antigenico, effettuato a mezzo di tampone, nelle ventiquattro (24) ore precedenti l’ingresso in Italia – da mostrare a chiunque sia preposto ad effettuare questa verifica, come previsto dall’art. 5, comma 3, lettera b) dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 ottobre 2021.
- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di dieci (10) giorni, presso la propria dimora.
- Al termine dei dieci (10) giorni di quarantena, effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, condotto con tampone.
- Si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione suddetti, continuano ad attuarsi le eccezioni all’obbligo di presentare un tampone e di sottoporsi ad autoisolamento domiciliare specificate all’art. 51, comma 7 (equipaggi di mezzi di trasporto, personale viaggiante, ingressi per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale, etc.). Rientra in un regime di esenzione parziale il personale di imprese ed enti avente sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (tale categoria è tenuta a compilare il form online di localizzazione ed effettuare un test PCR prima del rientro in Italia, ma non è sottoposta all’obbligo di autoisolamento e di test successivo). Gli atleti partecipanti in competizioni sportive di interesse nazionale e i loro accompagnatori possono avvalersi di un’apposita eccezione all’obbligo di auto-isolamento domiciliare, nelle modalità previste dall’articolo 49, comma 5 del DPCM 2 marzo 2021. La panoramica completa delle eccezioni è disponibile qui: http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio.
In base all’Ordinanza 18 giugno 2021, i bambini al di sotto dei sei (6) anni di età sono sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico, ma non dall’obbligo dell’isolamento, ove previsto. I minori di diciotto (18) anni sono esentati dall’obbligo di isolamento (ove previsto) solo nel caso in cui siano accompagnati da un adulto (genitore o altro accompagnatore) in possesso di Certificazione verde Covid (http://www.viaggiaresicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio).
È in ogni caso opportuno che i viaggiatori siano pronti a mostrare eventuale documentazione di supporto e a rispondere a eventuali domande da parte del personale preposto ai controlli.
Con l’occasione si ricorda che dal 6 agosto 2021 il Certificato verde digitale Covid-19 (Green Pass), o certificato equivalente riconosciuto dalle Autorità italiane, è necessario, sul territorio nazionale italiano, per accedere a:
1. qualsiasi tipo di servizio di ristorazione al tavolo al chiuso;
2. spettacoli, eventi e competizioni sportive;
3. musei, istituti e luoghi di cultura;
4. piscine, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali e ricreativi, sale da gioco e casinò;
5. fiere, convegni e congressi.
A partire dal 1 settembre 2021 il Green Pass o certificato equivalente è necessario per imbarcarsi su:
1. aerei;
2. navi e traghetti per il trasporto interregionale (esclusi i collegamenti nello Stretto di Messina);
3. treni di tipo Intercity e Alta Velocità;
4. autobus per il trasporto interregionale;
5. autobus per servizi di noleggio con conducente.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: Focus: Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia (esteri.it)