Con l’allegato articolo 14 del Decreto Legge n. 113 del 4 ottobre 2018, entrata in vigore il 5 ottobre u.s., sono state apportate alcune importanti modifiche alla Legge sulla cittadinanza n. 91 del 5 febbraio 1992, n. 91. Le modifiche in parola si applicano a tutti i procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del D.L. in parola. Si trascrivono di seguito alcune delle più importanti modifiche:
– all’articolo 8 è stato abrogato il 2 comma, che prevedeva l’impossibilità ‘ – per il Ministero dell’Interno – di procedere al rigetto dell’istanza di conferimento della cittadinanza per matrimonio, ove fossero decorsi due anni dall’istanza stessa. Si precisa che il rigetto dell’istanza di cui all’art. 8 della Legge n 91/1992 è di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno;
– all’articolo 9 bis, il versamento dell’importo di euro 200,00 (duecento/00) previsto per le istanze e dichiarazioni in materia di cittadinanza è stato sostituito con il versamento di euro 250,00 (duecentocinquanta/00). L’aumento in parola riguarda esclusivamente le istanze di naturalizzazione di cui agli artt. 5 e 9 della Legge 91/1992 e deve essere applicato esclusivamente per le istanze presentate a decorrere dal 5 ottobre 2018 (cioè a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto Legge);
– dopo l’articolo 9 bis, è stato aggiunto l’articolo 9 ter, che estende il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 a quarantotto mesi dalla data di presentazione della domanda.