Con la sentenza n.286 dell’8 novembre 2016 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma desumibile a un’interpretazione sistematica delle disposizioni del codice civile e di quelle, anche di natura regolamentare, relative all’Ordinamento dello Stato civile (artt. 237, 262 e 299), nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.
In via conseguenziale, ai sensi dell’art.27 della Legge 11 marzo 1953, n.87, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.262, primo comma, cod. civ. (cognome del figlio nato fuori del matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell’art.299, terzo comma, (cognome dell’adottato) cod. civ. nella parte in cui non consenta ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
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