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Introduzione di modifiche alla Legge n. 459 del 27 dicembre 2001 in materia di voto all’estero

Le nuove disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati (v. accusa Legge 6 maggio 2015, n. 52) hanno introdotto modifiche alla Legge 459/2001 in materia di voto all’estero, modifiche che decorreranno dal 1 luglio 2015. Se ne riportano di seguito alcune di esse:

– Possibilità di voto per chi si trova “temporaneamente” all’estero per un periodo di almeno tre mesi, per studio (esempio studenti Erasmus), lavoro o cure mediche, e non sia in condizione di potersi iscrivere all’AIRE. Questa possibilità comporta comunque l’obbligo da parte dell’elettore di comunicare al suo Comune italiano di residenza la sua intenzione di votare all’estero;

– Possibilità per l’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale di presentarsi personalmente all’ufficio consolare per l’ottenimento di un duplicato;

– Eliminata la necessità della previa conclusione di “Intese bilaterali” quale requisito per poter procedere alle operazioni elettorali all’estero, sostituito da una valutazione caso per caso delle situazioni locali;

– Possibilità di partecipare al voto anche per i dipendenti dello Stato in servizio all’estero (personale della rete diplomatico-consolare, delle Forze Armate e delle Forze di Polizia) in quei Paesi in cui non sia possibile organizzare il voto per corrispondenza.

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