In base alla normativa locale, in particolare all’art. 1123 del Codice Civile della Georgia, la decisione e la relativa certificazione riguardante la cessazione degli effetti civili del matrimonio è di competenza delle Autorità Ammnistrative della Georgia: l’Ufficio del Registro Civile di Tbilisi – Agenzia dello Sviluppo dei Servizi Statali (Agenzia che fa capo al locale Ministero della Giustizia).
Una volta che le due parti interessate sottoscrivono presso le competenti Autorità amministrative la loro decisione di voler consensualmente divorziare, viene emesso un atto che non potrà essere impugnato, né revocato o annullato. Non è ammessa contumacia.
Una delle due parti, o entrambe, possono far ricorso alle Autorità Giudiziarie qualora non sussista un accordo tra le medesime circa i termini del divorzio (es. aspetti patrimoniali e della gestione degli eventuali figli nati dal matrimonio).
Nel caso in cui uno dei due coniugi non concordi al divorzio, l’altro potrà far ricorso ad un giudice che, sentite le parti, potrà, con propria sentenza, intimare alle Autorità Amministrative di procedere all’emissione dell’atto di divorzio senza sottoscrizione di una delle due parti.
Infine, si fa presente che, qualora uno dei coniugi sia italiano, a quest’ultimo, ai fini della trascrizione dell’Atto di Divorzio nei Registri di Stato Civile in Italia, potrà essere chiedesta ai sensi dell’art. 64 e seguenti della legge 218/1995 di presentare la relativa autocertificazione relativa ai provvedimenti provenienti da Paesi non appartenenti all’ Unione Europea.
Si ricorda che la decisione relativa alla trascrizione di un atto di stato civile formato all’estero ricade, in ultima istanza, in capo al Comune italiano competente.