{"id":2217,"date":"2014-10-13T14:40:04","date_gmt":"2014-10-13T10:40:04","guid":{"rendered":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/news\/dall_ambasciata\/2014\/10\/dl-12-set-2014-132\/"},"modified":"2014-10-13T14:40:04","modified_gmt":"2014-10-13T10:40:04","slug":"dl-12-set-2014-132","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/news\/dall_ambasciata\/2014\/10\/dl-12-set-2014-132\/","title":{"rendered":"Separazione e divorzio. Novit\u00e0 introdotte dall&#8217;art. 6 del Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132."},"content":{"rendered":"<p><P>Con la Circolare n. 16\/2014 (<A href=\"\/resource\/2014\/10\/36487_f_Circolare_MINISTERO_DELL_INTERNO_n__16_2014.pdf\">clicca qui per scaricarla<\/A>) il Ministero dell&#8217; Interno evidenzia le importanti novita&#8217; introdotte con gli artt. 6 e 12 del D.L.12.09.2014, n. 132 in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificarne le relative procedure.<\/P><P>Nel sottolineare che l&#8217;art. 6 e&#8217; entrato in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del citato D.L. nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (13 settembre 2014), mentre per l&#8217;art. 12 sara&#8217; necessario attendere il termine del trentesimo giorno successivo all&#8217;entrata in vigore della legge di conversione, il predetto Dicastero si fa carico di fornire le prime indicazioni con riguardo alla disposizione di cui all&#8217;art. 6. In virtu&#8217; di tale norma viene riconosciuta ai coniugi la facolta&#8217; di concludere una &#8220;convenzione di negoziazione assistita da un avvocato&#8221;. Tali convenzioni possono avere ad oggetto le soluzioni consensuali di separazione personale e, nei casi di avvenuta separazione personale ai sensi delle disposizioni vigenti, anche di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio nonche&#8217; di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.<\/P><br \/>\n<P>La previsione normativa non trova, tuttavia, applicazione quando si e&#8217; in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (art. 6 comma 2). E&#8217;onere dell&#8217;Avvocato trasmettere entro dieci giorni copia dell&#8217;al&#8217;accordo, unitamente alla documentazione prevista dall&#8217;art. 5 del citato D.L., all&#8217;ufficiale dello stato civile del Comune in cui l&#8217;atto di matrimonio fu iscritto o trascritto.<\/P><br \/>\n<P>La nuova disciplina legislativa introduce conseguenti modificazioni degli artt. 49, 63, e 69 del D.P.R. n. 396\/2000, aggiungendo &#8211; nell&#8217;elenco dei provvedimenti oggetto di annotazione negli atti di nascita e di matrimonio e di registrazione negli archivi dello stato civile &#8211; gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra coniugi per la soluzione consensuale di separazione o divorzio.<BR>In ragione di cio&#8217; l&#8217;ufficiale dello stato civile competente, individuato secondo le indicazioni fornite dalla Circolare, dovra&#8217; procedere alla registrazione dei provvedimenti che gli vengono trasmessi prevedendo la conseguente annotazione a margine dell&#8217;atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed alla comunicazione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti.<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Con la Circolare n. 16\/2014 (clicca qui per scaricarla) il Ministero dell&#8217; Interno evidenzia le importanti novita&#8217; introdotte con gli artt. 6 e 12 del D.L.12.09.2014, n. 132 in tema di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e di scioglimento del matrimonio, volte a semplificarne le relative procedure.Nel sottolineare che l&#8217;art. 6 e&#8217; entrato [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"","ping_status":"","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-2217","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2217","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2217"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2217\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2217"}],"wp:term":[{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ambtbilisi.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2217"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}