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Aggiornamento circa gli ingressi in territorio italiano dalla Georgia

Si informano i gentili visitatori del sito dell’Ambasciata d’Italia in Georgia che in data 14 maggio 2021 è stata pubblicata una nuova ordinanza del Ministero della Salute che riguarda gli spostamenti da e per l’estero.

Nel rimandare al sito web del Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale per i principali aggiornamenti, si fa presente che nel caso degli Stati o territori rientranti nell’elenco E dell’allegato 20 del DPCM 2 marzo 2021 (nel quale elenco rientra al momento la Georgia) permane l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone. Rispetto alle precedenti previsioni si evidenzia che il termine per effettuare tale tampone è stato esteso alle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia (in precedenza, il termine era di 48 ore). Il risultato del tampone dovrà essere esibito al vettore al momento dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad eseguire controlli.

Permane altresì l’obbligo, per chi faccia ingresso in territorio italiano dalla Georgia, di osservare un periodo di quarantena domiciliare di 10 giorni, e di sottoporsi a tampone molecolare o antigenico al termine di tale periodo, oltre alla compilazione di un modulo di localizzazione in formato digitale, nei termini e secondo la tempistica individuati con apposita circolare dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria, e a darne prova al vettore o a chiunque sia deputato ad effettuare controlli. Lo stesso sostituisce la dichiarazione cartacea di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che potrà essere resa (con le modalità ivi indicate) in alternativa al nuovo modulo di localizzazione digitale solo in caso di impedimenti tecnologici.

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione suddetti, continuano ad attuarsi le eccezioni all’obbligo di presentare un tampone specificate all’art. 51, comma 7 (equipaggi di mezzi di trasporto, personale viaggiante, ingressi per un periodo non superiore alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale, etc.).

Resta invariata ogni altra pertinente disposizione del DPCM 2 marzo 2021.