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Nuove misure in materia di spostamenti tra Italia e Georgia

Si riportano di seguito, per opportuna informazione dei gentili visitatori del sito web dell’Ambasciata d’Italia a Tbilisi, le vigenti disposizioni relative agli spostamenti di passeggeri tra Italia e Georgia.

Ingressi in Georgia di passeggeri provenienti dall’Italia

Le autorità della Georgia non richiedono che i passeggeri provenienti dall’Italia forniscano particolari motivazioni a giustificazione dell’ingresso nel Paese. Dal 1 marzo 2022 tutti i cittadini non georgiani, senza più distinzioni di nazionalità, saranno ammessi attraverso i confini aerei, terrestri e marittimi della Georgia, a condizione di essere completamente vaccinati – inclusa la dose di richiamo (cd. booster) laddove prevista – o risultati negativi ad un test PCR (valido per 72 ore) senza più obbligo di effettuare un nuovo test il terzo giorno successivo all’ingresso nel Paese laddove non completamente vaccinati. Non deve intendersi estesa a tutti i passeggeri la possibilità – riservata esclusivamente ai cittadini georgiani – di sottoporsi ad autoisolamento domiciliare in alternativa alla presentazione di un PCR. Le procedure speciali di autorizzazione relative all’ingresso nel Paese di visitatori d’affari, lavoratori e studenti sono state pertanto abolite. I viaggiatori di età inferiore ai dieci anni sono esonerati dall’obbligo di presentare un test PCR negativo al momento dei controlli di frontiera.
A tutti i viaggiatori è raccomandato il possesso di un’assicurazione sanitaria che copra i casi di Covid-19.
Per maggiori informazioni consultare il sito del Ministero degli Esteri georgiano

Ingressi/rientri in Italia dalla Georgia

Dal 1 giugno 2022, non è più richiesto il Green Pass (né certificazione equivalente) per l’ingresso o il rientro in Italia.
Le misure restrittive per l’ingresso in Italia, legate al COVID-19, disposte con successive Ordinanze da parte del Ministro della Salute, non sono state prorogate oltre il 31 maggio 2022.
In Italia, fino al 15 giugno 2022, rimangono in vigore alcune misure di contenimento dovute al COVID-19, come l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in determinati contesti.
In particolare, fino al 15 giugno 2022, è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
a) per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto e per il loro utilizzo:
1) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
3) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocita’;
4) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni e aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
6) mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
7) mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
b) per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso.
Inoltre, è d’obbligo indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.
E’ comunque raccomandato di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.
Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: a) i bambini di età inferiore ai sei anni; b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Con l’occasione si informa che è intervenuta una decisione della Commissione UE relativa all’equivalenza tra le certificazioni Covid rilasciate dalla Georgia e gli ‘EU Digital COVID Certificates’ – nella cornice del Regolamento UE n. 2021/953. A tale riguardo, si precisa che in Georgia sono state introdotte due modalità di ottenimento delle certificazioni Covid, l’una ai fini dei movimenti transfrontalieri (tramite l’app ‘Georgia e-Health’, oggetto della suddetta decisione della Commissione UE) e l’altra a fini domestici (app ‘Covid Pass’). Per saperne di più è possibile visitare la seguente news sul sito dell’Ambasciata.
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2022&codLeg=86920&parte=1%20&serie=null